Diritto tributario e societario

Credito d’imposta per investimenti pubblicitari – Modalità e termini di presentazione del modello

1 premessa

L’art. 57-bis del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96), come modificato dall’art. 4 del DL 16.10.2017 n. 148 (conv. L. 4.12.2017 n. 172), prevede il riconoscimento di un credito d’imposta per gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie su stampa, radio e televisioni.

Con il DPCM 16.5.2018 n. 90, pubblicato sulla G.U. 24.7.2018 n. 170, sono state emanate le dispo­sizioni attuative di tale agevolazione.

 

Al fine di accedere all’agevolazione i soggetti interessati devono presentare una comunicazione mediante un apposito modello, approvato con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31.7.2018.

2 soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d’imposta in esame:

  • le imprese;
  • i lavoratori autonomi;
  • gli enti non commerciali.

 

L’agevolazione si applica indipendentemente:

  • dalla natura giuridica assunta;
  • dalle dimensioni aziendali;
  • dal regime contabile adottato.

 

3 oggetto dell’agevolazione

Sono oggetto dell’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:

  • sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

3.1 Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti incrementali riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati:

  • su giornali quotidiani e periodici (nazionali e locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in for­mato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;
  • nell’ambito della programmazione su emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

 

Investimenti incrementali

Per beneficiare dell’agevolazione il valore complessivo degli investimenti deve superare almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Per “stessi mezzi di informazione” si intendono le tipologie di canale informativo, quindi la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra (non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive).

3.2 Spese escluse

Sono escluse dall’agevolazione le spese sostenute per:

  • l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
  • la trasmissione o l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

Inoltre, le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto:

  • delle spese accessorie;
  • dei costi di intermediazione;
  • di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso fun­zio­na­le o connessa.

 

4 profili temporali

Sono agevolabili:

  • i suddetti investimenti pubblicitari incrementali su stampa, radio e televisioni effettuati dall’1.1.2018;
  • gli investimenti incrementali pubblicitari effettuati dal 24.6.2017 al 31.12.2017 esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.

Per gli investimenti 2017, il loro valore deve superare almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016 (24.6.2016 – 31.12.2016).

Attestazione di effettivo sostenimento delle spese

L’effettivo sostenimento delle spese, ai sensi dell’art. 109 del TUIR, deve risultare da apposita atte­stazione rilasciata:

  • dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali;
  • ovvero, dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

 

5 misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta, che spetta comunque nel limite massimo di spesa stabilito, è pari:

  • al 75% del valore degli investimenti incrementali effettuati;
  • al 90% degli investimenti incrementali nel caso di PMI e start up

 

Fino all’approvazione della Commissione europea, anche per le PMI e le start up innovative il credito d’imposta spetta nella misura ordinaria del 75%

 

6 accesso all’agevolazione

Al fine di accedere al beneficio, i soggetti interessati devono presentare, mediante l’apposito modello:

  • la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
  • la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

 

Fermi restando i previsti termini di presentazione, non rileva l’ordine temporale di invio dei modelli.

Investimenti 2017

Per gli investimenti realizzati nel 2017 deve essere presentata solo la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.

6.1 Modalità di presentazione

La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate:

  • al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
  • direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite una società del gruppo (se il richiedente fa parte di un gruppo societario), ovvero tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, ecc.).

 

6.2 Termini di presentazione

6.2.1 Investimenti 2017

Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2017:

  • non deve essere presentata la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”;
  • la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, necessaria per l’accesso al beneficio per l’anno 2017, deve essere presentata dal 22.9.2018 al 22.10.2018.

6.2.2 Investimenti 2018

Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2018:

  • la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, necessaria per l’accesso al beneficio per l’anno 2018, deve essere presentata dal 22.9.2018 al 22.10.2018;
  • la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per l’anno 2018 va presen­ta­ta dall’1.1.2019 al 31.1.2019.

6.2.3 Investimenti a regime

A regime:

  • la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” deve essere presentata nel periodo compreso dal 1° al 31 marzo di ciascun anno;
  • la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” deve essere presentata dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo.

 

7 concessione dell’agevolazione

Entro il 21.11.2018 (a regime, entro il 30 aprile di ciascun anno), il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma l’elenco dei soggetti richiedenti il credito d’imposta per gli investimenti relativi all’anno 2018, con l’indicazione:

  • dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse;
  • dell’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investi­men­to incrementale.

 

L’ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l’accertamento in ordine agli investimenti ef­fet­tua­ti è disposto con apposito provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Pre­si­denza del Consiglio dei Ministri, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

8 utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il mo­del­lo F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, da presentare tramite i servizi telematici dell’A­gen­zia delle Entrate pena il relativo scarto.

9 divieto di cumulo con altre agevolazioni

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa statale, regionale o europea.

10 ipotesi di revoca

Il credito d’imposta è revocato nel caso in cui:

  • venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti;
  • ovvero, la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

 

 

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16 commenti su “Credito d’imposta per investimenti pubblicitari – Modalità e termini di presentazione del modello

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