Diritto tributario e societario

Modifiche al reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512 – bis c.p.): le conseguenze sui Modelli 231/01

trasferimento fraudolento di valori

Nella Gazzetta Ufficiale n. 100 è stata pubblicata la Legge n. 56/2024, rubricata “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Tale normativa, entrata in vigore il 1° maggio scorso, ha modificato, ampliando il campo di applicazione, il testo di cui all’art. 512 – bis c.p., rubricato “Trasferimento fraudolento di valori”, peraltro inserito di recente all’interno del catalogo dei reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001, all’art. 25 – octies.1.


E’ stato quindi aggiunto il nuovo secondo comma, secondo cui: “La stessa pena di cui al primo comma [reclusione da due a sei anni] si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l’imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni”.


Tale ultima modifica assume particolare rilevanza per le Società, specie per quelle che partecipano a bandi pubblici, in ragione della documentazione richiesta e da produrre in fase di gara, ma anche per ciò che concerne le procedure di qualificazione dei fornitori, e più in generale per tutte quelle che hanno particolari obblighi di segnalazione e vigilanza sulla clientela e che effettuano operazioni di trasferimento di beni, denaro o partecipazioni societarie.
È necessario pertanto, in logica preventiva, procedere ad un aggiornamento ed implementazione dei Protocolli e delle Istruzioni Operative aziendali, prevendendo specifici presidi per questa nuova fattispecie criminosa.

Vuoi ricevere maggiori informazioni?

Articoli correlati