Diritto tributario e societario

Assicurazione obbligatoria contro le catastrofi naturali

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Le imprese, sia italiane che estere con una stabile organizzazione nel territorio italiano, sono tenute all'obbligo di assicurarsi contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali sul suolo italiano.

Obbligo di assicurazione contro le catastrofi naturali: le imprese interessate

Con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, le imprese con sede legale in Italia o all’estero ma con stabile organizzazione in Italia tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, hanno l’obbligo di stipulare – entro il 31 dicembre 2024 – contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni immobili (terreni e fabbricati), impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale nei quali sono inclusi i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
L’obbligo di copertura non si applica alle imprese che esercitano attività agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c. e per le quali resta fermo quanto stabilito Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, gestito da ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare.

Come adeguarsi alla normativa

Le polizze assicurative devono essere stipulate entro il 31 dicembre 2024 e devono coprire una vasta gamma di eventi, tra cui sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Questo obbligo si estende alle imprese che possiedono beni immobili, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali sul territorio italiano e che li indicano nel proprio stato patrimoniale.

L'obbligo di assicurazione è rilevante anche per poter accedere a contributi pubblici o agevolazioni finanziarie in caso di eventi calamitosi. Le imprese assicuratrici possono gestire direttamente il rischio o coinvolgere altre compagnie in una coassicurazione, purché il consorzio sia approvato dall'IVASS.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy possono definire ulteriori modalità operative, schemi assicurativi e criteri per l'aggiornamento dei premi assicurativi.

L'obbligo di assicurazione non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste.

Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100.000 a € 500.000.
La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata e irrevocabile. Inoltre, SACE S.p.A. è autorizzata a fornire una copertura fino al 50% degli indennizzi dovuti dagli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, con garanzia dello Stato, per eventi di danni derivanti da catastrofi naturali, secondo le condizioni stabilite con decreto del MEF e del MIMI.

Questa nuova normativa è stata introdotta per tutelare le imprese italiane ed estere dai danni economici che possono essere causati da calamità naturali ed eventi catastrofali. Per maggiori informazioni contattaci