Il codice della crisi (DLgs. 14/2019) ha introdotto rilevanti novità in materia di organo di controllo delle srl e cooperative, il quale diventa obbligatorio al superamento dei seguenti parametri:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
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La nomina diventa obbligatoria se si superano, per due esercizi consecutivi, anche uno solo dei parametri indicati (non necessariamente lo stesso).
Ad esempio, se nel 2017 la società ha avuto 21 dipendenti occupati di media che diventano 18 nel 2018, ma nello stesso anno l’attivo è di 4,1 milioni di euro, occorre procedere alla nomina.
Entro il 16.12.2019 le srl (e le cooperative) già costituite devono provvedere a nominare l’organo di controllo o il revisore legale e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto.
A tal fine, per le società con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, occorre considerare sempre gli anni 2017 e 2018.
Le srl e le società cooperative costituite al 16.3.2019 devono convocare l’assemblea ordinaria per la nomina dell’organo di controllo o del revisore e, se necessario, quella straordinaria per la modifica dello statuto.2 convocazione dell’assemblea
In genere, il potere di convocare i soci è rimesso al presidente del CdA o all’amministratore unico.
In assenza di specifiche indicazioni statutarie, la convocazione è effettuata mediante lettera racco-mandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle imprese.
Lo Studio è a disposizione per supportarla nella predisposizione degli adempimenti.
Adeguamenti Statuari
Lo statuto è da modificare solo in presenza di disposizioni non conformi al nuovo dettato normativo con riguardo alle condizioni per l’istituzione e la soppressione dell’organo di controllo e/o del revisore legale, e non in assenza di indicazioni in materia ovvero in presenza di clausole recanti un mero rinvio alla legge.
In particolare, si ritiene che le modifiche non siano necessarie in presenza di clausole così formulate:
- “La nomina dell’organo di controllo o del revisore avviene nei casi in cui la legge renda tale nomina obbligatoria”;
- “La nomina dell’organo di controllo o del revisore si rende obbligatoria al superamento dei parametri previsti dall’art. 2477 c.c.”.
Sanzioni per l’omessa nomina
In assenza di adempimento di nomina, gli amministratori rischiano:
- una sanzione amministrativa per l’omessa convocazione dell’assemblea che va da 1.032,00 a 6.197,00 euro (art. 2631 co. 1 prima parte c.c.);
- una denuncia al Tribunale ex 2409 c.c.;
- la revoca;
- l’annullamento di alcuni atti societari.
In ogni caso, la nuova norma prevede che alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese.
Attività dell’organo di controllo
Gli organi di controllo societari, il revisore legale e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, avranno anche l’obbligo di:
- verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione;
- segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di “fondati indizi della crisi”.
Questo significa che con periodicità almeno trimestrale la società dovrà produrre una situazione contabile idonea ad evidenziare eventuali indicatori della crisi sulla base degli indici di allerta.
La riforma, pertanto, avrà un impatto anche di natura gestionale in quanto occorre adottare specifiche misure organizzative che prevedano tempi e modi per approdare alla redazione di bilanci intermedi attendibili.
Compensi dell’organo di controllo
La norma non fissa i compensi per l’organo di controllo che sono in genere rimessi all’autonoma determinazione delle parti.
In caso di nomina da parte del Tribunale si dovrebbe applicare il DM 140/2012, regolamento che fissa i compensi quando è chiamato a determinarli un organo giurisdizionale.
Nel caso, ad esempio, della revisione legale il compenso viene determinato sulla base dei ricavi e dell’attivo, applicando le seguenti percentuali:
- sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,10% allo 0,15%;
- sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,075%.
Per chiarimenti su come vada interpretata sul piano pratico la nuova normativa
fissa un call conoscitiva
Il 15 luglio 2022, dopo un lungo iter e significative correzioni è entrato in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) di cui al DLgs. 14/2019, così come modificato, da ultimo, dal DLgs. 17 giugno 2022 n. 83. Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) impone all’imprenditore un approccio preventivo alla gestione della crisi d’impresa.
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