Diritto tributario e societario

Autotrasportatori – Concessione di contributi per investimenti in nuovi veicoli – Presentazione delle domande

In attuazione dell’art. 1 co. 150-151 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) e del DM 27.3.2018 n. 153, con il Decreto ministeriale 20.4.2018 n. 221 e il Decreto dirigenziale 5.7.2018 n. 78, pubblicati sulla G.U. 16.7.2018 n. 163, sono state stabilite le modalità operative per l’erogazione di contributi finanziari:

  • alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi;
  • per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicolare, nonché per l’acquisizione di beni stru­­mentali per il trasporto intermodale.

Per presentare la tua domanda scrivi a francesco.fiscella@centocinquanta.it

2 Soggetti beneficiari dei contributi

Possono beneficiare dei contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi:

  • attive sul territorio italiano;
  • iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) istituito dal regolamento del Parlamento Euro­peo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1071 e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

3 Investimenti agevolabili

È possibile beneficiare dei contributi in esame in relazione:

  • all’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric), nonché all’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica;
  • alla radiazione per rottamazione di automezzi pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti, di massa complessiva a pieno carico pari o supe­riore a 11,5 tonnellate, nuovi di fabbrica e conformi alla normativa anti-inquinamento Euro 6;
  • all’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati dei seguenti dispositivi inno­vativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di effi­cienza energetica:
  • spoiler laterali (ammessi dal regolamento comunitario n. 1230/2012, masse e dimen­sioni);
  • appendici aerodinamiche posteriori;
  • dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS (Electronic Braking System) per la distri­buzione del carico sugli assali in caso di carichi parziali o non uniformemente distribuiti;
  • Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), oppure Tyre Pressure and Temperature Monitoring System (TPTMS), oppure Tyre Pressure and Automatic Inflating Monitoring System;
  • sistema elettronico di ottimizzazione del consumo di aria dell’impianto pneumatico abbinato al sistema di ausilio in sterzata determinando un minor lavoro del compres­sore del veicolo trainante con riduzione dei consumi di carburante;
  • telematica indipendente collegata all’EBS (Electronic Braking System) in grado di valu­tare l’efficienza di utilizzo di rimorchi e semirimorchi (tkm) e/o geolocalizzarli per ottimiz­zare le percorrenze e ridurre il consumo di carburante;
  • dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS (Electronic Braking System) per ausilio in sterzata;
  • sistema elettronico di controllo dell’usura delle pastiglie freno;
  • sistema elettronico di controllo dell’altezza del tetto veicolo, oppure sistema elettronico automatico gestito da centraline EBS (Electronic Braking System) che ad una data velocità abbassa l’assetto di marcia del rimorchio e migliora il coefficiente di penetra­zione aerodinamica del veicolo o del complesso veicolare;
  • dispositivo elettronico gestito da centraline EBS (Electronic Braking System) per il mo­nitoraggio dell’inclinazione laterale del rimorchio o semirimorchio ribaltabile durante le fasi di scarico e del relativo superamento dei valori limite di sicurezza;
  • all’acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento comunitario n. 1628/2016 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante; tutte le unità precedentemente indicate devono essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
  • alla sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigori­fere/calorifere installate, ove non rispondenti agli standard ambientali di cui al punto prece­dente, con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento comunitario n. 1628/2016 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alterna­tore collegato al motore del veicolo trainante; tali unità devono essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
  • all’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semiri­morchi porta casse, in modo da facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico.

3.1 Luogo e periodo di effettuazione dell’investimento

I suddetti investimenti sono agevolabili esclusivamente se:

  • avviati dal 18.7.2018 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del DM 221/2018);
  • ultimati entro il 15.4.2019.

 

In caso di acquisizione di veicoli, la concessione del contributo è comunque subordinata alla dimo­strazione che la prima immatricolazione:

  • sia avvenuta in Italia;
  • nel periodo compreso tra il7.2018 (cioè dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del DM 221/2018) e il termine del 15.4.2019 stabilito per la conclusione dell’inve­stimento.

 

In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all’estero, né i veicoli immatricolati all’estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.

3.2 Prova del perfezionamento dell’investimento

Ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento, i soggetti richie­denti i contributi devono trasmettere, a pena di inammissibilità:

  • il contratto di acquisizione del bene, avente data non anteriore al 18.7.2018;
  • le fatture, debitamente quietanzate, relative all’integrale pagamento del prezzo del bene.

 

Per le acquisizioni relative a semirimorchi, dalle fatture deve risultare anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi.

Acquisizione mediante leasing finanziario

Ove l’acquisizione dei beni avvenga mediante contratto di leasing finanziario, dovrà essere dimo­strato il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l’invio della domanda, tramite fattura quietanzata rilasciata dalla società di leasing o con copia della ricevuta dei bonifici ban­cari effettuati a favore della suddetta società.

 

A differenza degli scorsi anni, non deve più essere dimostrata la piena disponibilità del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo.

3.3 Mantenimento della disponibilità dei beni

Non si procede all’erogazione del contributo in caso di trasferimento della disponibilità dei beni og­getto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.

 

Pena la revoca del contributo erogato, i beni non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31.12.2021.

4 Ammontare dei contributi

L’importo del contributo è pari:

  • a 4.000,00 euro per veicolo, in relazione agli automezzi industriali pesanti adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate, a trazione alternativa a metano CNG o a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico);
  • a 10.000,00 euro per veicolo, in relazione agli automezzi industriali pesanti adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate e a trazione alternativa elettrica;
  • a 20.000,00 euro per veicolo, in relazione agli automezzi industriali pesanti adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate e a trazione alternativa elettrica;
  • a 8.000,00 euro per veicolo, in relazione agli automezzi industriali pesanti adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate e inferiore a 16 tonnellate, a trazione alternativa a metano CNG o a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico);
  • a 20.000,00 euro per veicolo, in relazione agli automezzi industriali pesanti adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 tonnellate, a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG o a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico);
  • al 40% dei costi ammissibili per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica, di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate, come veicoli elettrici, comprensivi del dispositivo e dell’allesti­mento con un tetto massimo di 1.000,00 euro;
  • a 5.000,00 per ogni veicolo radiato per rottamazione, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, in relazione al sovracosto necessario per l’acquisizione di un veicolo nuovo, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate e inferiore a 16 tonnellate, in sostituzione di quello radiato, che soddisfi i limiti di emissione Euro 6;
  • a 10.000,00 per ogni veicolo radiato per rottamazione, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, in relazione al sovracosto necessario per l’acquisizione di un veicolo nuovo, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 tonnellate, in sostituzione di quello radiato, che soddisfi i limiti di emissione Euro 6.

 

In relazione l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi per il trasporto combinato, dotati di dispositivi innovativi, oppure di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici o unità frigorifere/calorifere per il trasporto delle derrate deteriorabili, il contributo è pari:

  • al 10% del costo di acquisizione, in caso di medie imprese, ovvero al 20% di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di 5.000,00 euro per ogni semirimorchio o autoveicolo specifico o per ogni unità frigorifera/calorifera installata; le acquisizioni sono ammissibili qualora sostenute nell’ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabili­mento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
  • per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese, a 1.500,00 euro, tenuto conto che è possibile incentivare il 40% della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e i veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per il trasporto di derrate deperibili rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ovvero dei maggiori costi delle unità frigorifere/calorifere a superiore standard ambientale installate su tali veicoli.

 

In relazione all’acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse:

  • sono finanziabili le acquisizioni di gruppi di 8 casse mobili e 1 rimorchio o semirimorchio porta casse;
  • il contributo viene determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto all’acquisto di veicoli equivalenti stradali, in 8.500,00 euro per l’acquisto di ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio.

4.1 Maggiorazione del 10%

I suddetti contributi, ad eccezione di quelli riguardanti i rimorchi e semirimorchi per il trasporto com­­­­bi­na­­to, nonché i rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici o unità frigori­fe­re/ca­­lo­rifere per il trasporto delle derrate deteriorabili, sono maggiorati del 10%, in relazione alle acqui­si­zio­ni:

  • effettuate da piccole e medie imprese che ne facciano espressa richiesta;
  • a condizione che trasmettano, all’atto della presentazione della domanda, la dichiarazione so­­­­stitutiva, redatta ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale.

Imprese aderenti ad un contratto di rete

Se l’investimento è effettuato da una piccola o media impresa aderente ad una rete di imprese:

  • la suddetta maggiorazione del 10% si applica a tutte le acquisizioni (quindi anche a quelle riguardanti i rimorchi e semirimorchi per il trasporto combinato, nonché i rimorchi e semiri­morchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici o unità frigorifere/calorifere per il trasporto delle derrate deteriorabili);
  • a condizione che l’impresa interessata trasmetta, all’atto della presentazione della do­manda:
  • la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, attestante il nu­­­­mero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nel­l’ul­ti­mo esercizio fiscale;
  • la copia del contratto di rete, redatto nelle forme di cui all’art. 3 co. 4-ter del DL 10.2.2009 5 (conv. L. 9.4.2009 n. 33).

Cumulo delle maggiorazioni

Le suddette maggiorazioni per le piccole e medie imprese sono cumulabili e si applicano entram­be sull’importo netto del contributo.

4.2 Limiti

I contributi in esame sono concessi:

  • nel limite del previsto stanziamento complessivo, pari a 33.600.000,00 euro, e fino a con­cor­renza delle risorse disponibili previste per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti;
  • comunque, in misura non superiore a 750.000,00 euro per impresa.

 

In caso di esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna area, si procederà alla riduzione pro­porzionale dei contributi fra le imprese aventi diritto.

4.3 Divieto di cumulo

In relazione alle medesime tipologie di investimenti e ai medesimi costi ammissibili, i contributi in esame non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo di “de minimis” (regolamento comunitario 18.12.2013 n. 1407).

5 Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande di contributo devono essere presentate:

  • dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché dalle strutture societarie ri­su­l­tanti dall’aggregazione di dette imprese; ogni impresa, anche se associata ad un con­sor­zio o ad una cooperativa, può presentare una sola domanda di contributo; la verifica del­l’uni­cità delle domande avverrà sulla base del numero di partita IVA delle imprese richiedenti e del numero di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) o all’Albo degli autotraspor­tatori e a tale fine le imprese, singolarmente o attraverso le loro aggregazioni, devono indi­care chia­ra­men­te, a pena di esclusione, il numero di partita IVA e di iscrizione, proprio o di ciascuna impresa aggre­gata ri­chie­­­dente i contributi;
  • al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, esclusivamente in via telematica, sottoscritte con fir­ma digitale dal rappresentante legale dell’impresa, del consorzio o della coo­perativa richie­­den­te, o da un suo procuratore speciale, utilizzando l’applicazione disponibile sul “Portale dell’Automobilista” (ilportaledellautomo­bilista.it), previa regi­stra­zio­ne e rilascio delle cre­denziali di accesso (user ID e password);
  • successivamente al perfezionamento dell’investimento ed entro il termine perentorio del 15.4.2019.

 

Le domande elettroniche devono essere corredate:

  • dalla prevista documentazione comprovante l’investimento effettuato e i requisiti richiesti (es. copia del contratto di acquisizione dei beni, copia del contratto di leasing, copia delle fatture di pagamento del prezzo o dei canoni, dichiarazioni attestanti la sussistenza dei pre­visti re­quisiti tecnici);
  • da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, in cui si dichiara di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti di Stato individuati quali ille­gali o incompatibili dalla Com­missione europea;
  • da una dichiarazione redatta ai sensi del suddetto DPR 445/2000, attestante che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o alla procedura di liquidazione volontaria, e che non si trova nelle condizioni per essere qualificata come “impresa in difficoltà” secondo quan­to disposto dal regolamento comunitario n. 651/2014.

6 Verifiche e controlli

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mediante apposita convenzione con la società R.A.M. Logistica, Infrastrutture, Trasporti S.p.A., provvede all’esame e all’istruttoria delle domande presentate.

 

Il Ministero può comunque procedere con tutti gli accertamenti in data successiva all’erogazione del contributo e all’annullamento del contributo concesso, ove, in esito alle verifiche effettuate, emer­gano:

  • gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive rese dall’acquirente;
  • la violazione degli obblighi di mantenimento della disponibilità dei beni agevolati.